Criteri e modalità

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 comma 1

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Criteri e modalità

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 comma 1

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
Art. 26, comma 1

 

Si puntualizza che i contributi sono erogati esclusivamente ad Enti e Associazioni che operino nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente, in particolare manifestazioni sportive automobilistiche di notevole interesse o iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale. L’atto di concessione è materia riservata in via esclusiva al Consiglio Direttivo dell’Ente.

Fonte: segreteria di direzione - ultimo aggiornamento 17.05.2024

Contenuto inserito il 05-12-2022 aggiornato al 17-05-2024

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