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Criteri e modalità
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Criteri e modalità
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
Art. 26, comma 1
Si puntualizza che i contributi sono erogati esclusivamente ad Enti e Associazioni che operino nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente, in particolare manifestazioni sportive automobilistiche di notevole interesse o iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale. L’atto di concessione è materia riservata in via esclusiva al Consiglio Direttivo dell’Ente.
Fonte: segreteria di direzione - ultimo aggiornamento 17.05.2024